Parere in merito all’applicazione die CAM e delle direttive
Chiediamo Stefano Prosseda, esperto (IDM) per il progetto “Ecosystem Constructions“ e dott. Gianluca Nettis, Direttore d’Area della Stazione Unica Appaltante Servizi e Forniture
Andreas Girardini Responsabile vendite Karl Pichler S.p.A
Buongiorno sig. Prosseda,
In Alto Adige è valido il Capitolato speciale della ns. Provincia, nel resto dello Stato la CAM-MUK criteri ambientali minimi?
Come possiamo spiegare le normative per dare und informazione valida.
Stefano Prosseda IDM
Premesso che si tratta di una mia opinione di quanto scritto sotto:
Prevalgono i requisiti più restrittivi, in un “mix” tra tutte e due le normative, ossia:
• Negli specifici aspetti e requisiti dove i CAM sono più restrittivi delle regolamentazioni locali, vanno applicati i requisiti di questi punti specifici dei CAM
• Negli aspetti dove le regolamentazioni locali sono più restrittive dei CAM, prevalgono quelle locali. Questo concetto è scritto anche nel DM dei CAM stessi, in vari punti, dove si può leggere più volte la frase “salvo normative vigenti più restrittive”, specialmente nei CAM edilizia.
• Dove la normativa locale non chiede nulla, ma esiste un requisito CAM, va applicato il requisito CAM
• Dove il CAM non prevede nulla e la normativa locale invece prevede requisiti, va applicata la normativa locale.
Il dott. Nettis poi spiega che questo sistema di “mix di requisiti più restrittivi tra le normative”, cioè individuare il set di requisiti più restrittivi, è dettato da due esigenze:
• Per interpretazione normativa
• Per tutelare la salute
Dott. Gianluca Nettis Provincia Autonoma di Bolzano
Per parte ns. riguardante gli aspetti tecnici (v caratteristiche dei materiali) rilevabili in taluni atti deliberativi dell´Amministrazione provinciale (v. Delibera del Consiglio Provinciale n. 152/1991, Delibera della Giunta Provinciale n. 1285/2009) al cospetto della piú recente disciplina contenuta nel CAM in materia (arredi per interni approvato con DM 22 febbraio 2011 e successivmente aggiornato DM 11 gennaio 2017, http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi#1 ).
Ció posto ed al fine di voler cercare di fornire un possibile chiarimento sul mero piano giuridico, si ritiene che la disciplina di riferimento vada inquadrata e quindi coordinata con quella del citato DM e ció non solo per ragioni di stretta intepretatio legis, ma anche in considerazione della prevalenza del bene tutelato (la salute) a tutela del quale deve operare la disciplina maggiormente rigorosa, rintracciabile per inciso nel suddetto DM.